STATUTO E TRASPARENZA “ARCHIVIO DEGLI IBLEI”

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DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l’associazione denominata: “Archivio degli Iblei APS” (di seguito “Associazione”). L’Associazione è stata costituita con scrittura privata in data 07/09/2015 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 23/09/2015 n. 1071.
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SEDE

L’Associazione ha sede legale in Ragusa, via San Salvatore n. 242. La variazione dell’indirizzo della sede legale all’interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.
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DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.
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SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L’Associazione opera per la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei patrimoni culturali, storici, artistici e paesaggistici (cultural heritage materiale ed immateriale), con particolare attenzione ai paesi iblei dell’area sud-est della Sicilia, ma non in forma esclusiva, attraverso tutte le forme di comunicazione sia tradizionali che più innovative, perseguendo le seguenti finalità:

  • sostenere e comunicare la ricerca storica in tutte le forme, anche attraverso la produzione di contenuti editoriali, audiovisivi e multimediali;
  • promuovere e valorizzare la conoscenza della storia e dei patrimoni culturali, storici, artistici e paesaggistici sia in ambito locale che in ambito nazionale, europeo ed internazionale interagendo con soggetti sia pubblici che privati;
  • promuovere la fruizione della conoscenza storica e del cultural heritage sostenendo tutte quelle iniziative e attività che favoriscano la partecipazione del pubblico più vasto e con azioni specifiche per la creazione di nuovi pubblici;
  • contribuire all’affermazione di una maggiore consapevolezza del valore del sapere storico quale requisito per l’esercizio di una piena cittadinanza;
  • contribuire alla crescita di consapevolezza e di riflessione sui temi legati al concetto di “identità” e “appartenenza”, con particolare riguardo agli ambiti locali e regionali;
  • valorizzare la longevità come risorsa favorendo lo scambio, il confronto tra generazioni e la trasmissione della memoria;
  • promuovere e favorire l’inclusione sociale dei gruppi più svantaggiati, comprese le comunità di migranti, attraverso la risorsa cultura, nel confronto e nel dialogo;
  • promuovere e valorizzare forme di partecipazione alla vita sociale e culturale anche in sostegno di programmi finalizzati alla deradicalizzazione;
  • contribuire all’affermazione della cultura come risorsa utile per lo sviluppo economico dei territori con particolare attenzione al settore turistico;
  • promuovere la cultura del paesaggio e formare alla sua lettura e interpretazione per la salvaguardia e tutela e per lo sviluppo dei territori;
  • contribuire all’affermazione di una cultura audiovisuale e digitale diffusa, sostenendo e favorendo le attività che prevedano l’uso dei nuovi media anche al fine di contribuire alla riduzione del digital divide;
  • educare e formare alla cultura audiovisuale e digitale sia le nuove generazioni sia quelle meno giovani, nell’ottica dell’educazione permanente;
  • contribuire all’arricchimento del patrimonio audiovisuale e digitale europeo attraverso la creazione di nuovi contenuti e la trasformazione di patrimoni analogici in digitali;
  • valorizzare e diffondere la cultura attraverso la produzione editoriale, cinematografica, multimediale, crossmediale, transmediale sia nelle forme consuete che più innovative.

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ATTIVITÀ

Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), f), h), i), l), v), w), del D.lgs. n. 117/2017, sinteticamente descritte:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per perseguire gli scopi di cui all’art. 4, l’Associazione può svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • ideare, coordinare e realizzare i progetti di ricerca storica e sociale;
  • produrre nuovi contenuti editoriali, audiovisuali, digitali, crossmediali o museali per la diffusione della conoscenza;
  • ideare e realizzare progetti di public e digital history, di valorizzazione dei patrimoni storici e artistici pubblici e privati; di valorizzazione dei patrimoni archivistici pubblici e privati;
  • svolgere attività di formazione in ambito scolastico di ogni ordine e grado anche attraverso laboratori didattici o corsi;
  • ideare, organizzare, gestire, partecipare a progetti di alta formazione nel campo della ricerca scientifica in linea con le finalità espresse nel presente statuto;
  • partecipare ad attività locali, nazionali ed internazionali, insieme ad organismi pubblici e privati, che favoriscano la ricerca, la diffusione e la valorizzazione della storia e della cultura in generale;
  • svolgere attività di formazione, supporto e sostegno a iniziative di carattere economico, in particolare nel campo del turismo culturale, che intendono utilizzare la storia e la conoscenza dei patrimoni storici e culturali come risorse per ampliare le capacità attrattive di luoghi, territori e comunità;
  • organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e concorsi, premi o riconoscimenti purché in linea con le finalità dell’Associazione;
  • progettare e gestire ecomusei, anche in collaborazione con altri;
  • l’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a comitati o altri organismi con enti locali, nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati. 

 

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SOCI. AMMISSIONE

Possono essere soci dell’Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e che, mosse da spirito di solidarietà, intendono partecipare alle attività sociali e versano la quota associativa. Quest’ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all’Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

 

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DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

  • a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
  • a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
  • ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
  • di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell’Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

I soci sono tenuti:

  • a sostenere le finalità dell’Associazione;
  • all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

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PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il rapporto associativo si scioglie per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L’esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio del sollecito formale. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
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VOLONTARI

L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di 10 lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall’articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/ie associati/e, secondo i limiti e le modalità,
stabiliti dalle normative vigenti.
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GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • l’Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore;
  • l’Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo settore. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

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L'ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
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FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che sia consentito:

  • al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a nove membri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all’assemblea nominare il nuovo organo. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

  • nominare al proprio interno il Presidente;
  • deliberare in merito all’ammissione dei soci;
  • deliberare l’ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
  • deliberare in merito all’esclusione e decadenza dei soci;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • deliberare in ordine al bilancio preventivo;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
  • nominare, eventualmente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

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FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
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PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da altro suo delegato.
Spetta al Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell’Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni.

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ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
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RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

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DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l’altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
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SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Assemblea.
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RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. 
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TRASPARENZA 2023

Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
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